art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita l’Associazione Sindacale Provinciale dei Titolari di
Farmacia.
Essa ha sede in Trento ed assume la denominazione “Associazione
sindacale dei titolari di farmacia della provincia di Trento”.
L’Associazione è apartitica e non ha scopi di lucro. Essa aderisce
alla Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia italiani e
può aderire anche ad altre organizzazioni di carattere economico,
sindacale e professionale.
art. 2 - FINALITA’
L’Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi sindacali,
economici e professionali dei titolari di farmacia anche mettendo a
disposizione idonea assistenza tecnica in materia sindacale, legale,
amministrativa, economica e deontologica.
A tal fine l’Associazione:
- rappresenta ed assiste gli associati nei confronti degli organi
dello Stato, della Regione, della Provincia, dell’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari e degli altri enti pubblici,
delle ditte produttrici, delle aziende di distribuzione intermedia e
delle rispettive organizzazioni di categoria;
- rappresenta i propri associati nei confronti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti dalle farmacie
private per la stipula di eventuali contratti di lavoro provinciali
previsti dal CCNL di settore;
- collabora con altre strutture provinciali, regionali e nazionali
della categoria, con gli Ordini professionali, con le autorità e con
altri organismi anche accademici competenti nello studio e nella
risoluzione dei problemi attinenti l’attività svolta dalle farmacie,
l’esercizio della professione di farmacista ed il servizio
farmaceutico, promuovendo altresì l’organizzazione di corsi di
aggiornamento e specializzazione professionale, ovvero partecipando
ad essa;
- nomina e designa i propri rappresentanti in tutti i consigli,
commissioni, enti ed organi pubblici e privati nei quali tale
rappresentanza sia prevista, ammessa o richiesta;
- presta ai soci servizi complementari, disposti dal Consiglio
direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti di copertura
della spesa, quali:
tenuta dei libri e scritture contabili necessari al corretto
svolgimento dell’attività imprenditoriale relativa all’esercizio
della farmacia;
assistenza nell’adempimento di tutti gli obblighi fiscali,
contributivi ed assicurativi anche relativamente ai rapporti di
lavoro intrattenuti con il personale dipendente;
fornitura delle pubblicazioni e degli strumenti necessari ad una
corretta gestione della farmacia (Gazzetta Ufficiale, aggiornamenti
al Prontuario Terapeutico, stampati, ecc.).
- promuove e coordina la difesa degli interessi della farmacia in
qualsiasi campo.
L’Associazione esercita altresì tutti gli altri compiti e funzioni
che le competono a norma di legge o per deliberazione
dell’Assemblea.
art. 3 - MODALITA’ OPERATIVE
In vista del raggiungimento dei propri fini, l’Associazione può
costituire società ovvero acquisire partecipazioni in società o
consorzi costituiti tra titolari di farmacia ovvero loro
organizzazioni aventi ad oggetto esclusivo o principale uno o più dei
propri scopi.
L’Associazione può altresì acquisire partecipazioni in società quando
l’Assemblea lo giudichi funzionale al corretto svolgimento
dell’attività associativa o comunque strumentale al raggiungimento
degli scopi sociali.
art. 4 - REQUISITI DEI SOCI
Possono essere soci i titolari di farmacia privata, sia persone
fisiche che società personali di farmacisti, nonchè le società
cooperative che gestiscono farmacie a’ sensi dell’art. 20 della legge
2/4/1968, n° 475. Sono a tal fine considerati titolari di farmacia i
legali rappresentanti delle gestioni ereditarie ed i gestori
provvisori. Non possono far parte dell’Associazione i titolari di
farmacie in esercizio nel territorio di altre province.
Le società personali di farmacisti devono comunicare all’Associazione
l’elenco dei soci ed ogni loro variazione e sono rappresentate da un
socio amministratore o da un altro socio a ciò delegato con idonea
procura. Il rappresentante della società titolare di farmacia esercita
i diritti di elettorato attivo e passivo in seno all’Associazione.
La domanda di ammissione all’Associazione, che implica l’accettazione
delle norme del presente Statuto, è diretta al Presidente. Sulla
domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo. In caso di non
accettazione della propria domanda, l’interessato può ricorrere al
Collegio dei probiviri, che decide inappellabilmente.
Il socio, persona fisica, titolare di farmacia ha facoltà di delegare
per iscritto, come suo rappresentante presso l’Associazione, il
coniuge o un parente entro il quarto grado, purchè farmacista
esercente nella propria farmacia. La delega generale non potrà avere
durata superiore ai tre anni ed è revocabile in qualsiasi momento per
iscritto. In caso di revoca della delega, il delegato eletto membro di
organi associativi decade dalla carica.
Le società cooperative che gestiscono farmacie sono rappresentate dal
rappresentante legale o da un suo delegato, farmacista esercente nella
farmacia, munito di idonea procura.
La qualità di socio dell’Associazione è incompatibile con l’adesione
ad altre associazioni sindacali fra titolari di farmacia.
art. 5 - SOSPENSIONE E RADIAZIONE DEL SOCIO
Il Consiglio può deliberare la sospensione e, nei casi più gravi,
la radiazione del socio che abbia commesso azioni contrarie agli
interessi morali e materiali dell’Associazione o della categoria.
Contro tali deliberazioni il socio può ricorrere, entro venti giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione, al collegio dei
Probiviri che decide inappellabilmente.
art. 6 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Presidente, il
Consiglio direttivo, il Collegio sindacale, il Collegio dei probiviri.
art. 7 - L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione; essa è formata
da tutti gli associati.
Essa è ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro il
mese di aprile, per l’approvazione del bilancio preventivo e del
rendiconto, e la determinazione della quota associativa annuale; in
via straordinaria, su convocazione del Consiglio direttivo o su
richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci, per deliberare sugli
argomenti indicati nella deliberazione del Consiglio o nella richiesta
dei soci.
art. 8 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA
Spetta all’Assemblea:
- l’elezione del Consiglio direttivo, del Collegio sindacale e del
Collegio dei probiviri;
- l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale
- la determinazione della quota associativa annuale a carico dei
soci, in misura proporzionale al valore degli acquisti di merce
della farmacia dichiarato ai fini IVA nell’anno precedente, nonchè
di eventuali contributi straordinari;
- la costituzione di società e la partecipazione in società o
consorzi di cui all’art. 3;
- la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione;
- la ratifica dei contratti di lavoro per il personale dipendente
dalle farmacie eventualmente stipulati dal Consiglio Direttivo;
- l’acquisto e l’alienazione degli immobili.
art. 9 - FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente mediante
avvisi inviati almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione
con lettera raccomandata, o recapitati tramite l’Unifarm S.p.A., o a
mezzo telefax, contenenti l’indicazione del luogo, giorno, ora della
riunione e degli argomenti da trattare.
In caso di particolare necessità e urgenza, previa deliberazione del
Consiglio direttivo, l’Assemblea può essere convocata con preavviso
telegrafico di soli 3 giorni.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti o
rappresentati la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che
deve avvenire almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei soci
presenti o rappresentati.
L’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto o per appello
nominale o per alzata di mano; il Presidente dell’Assemblea determina
di volta in volta la forma di votazione. Sono adottate a scrutinio
segreto le deliberazioni riguardanti persone, o quelle per le quali ne
faccia richiesta un quinto degli aventi diritto al voto presenti
all’Assemblea.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. Le deliberazioni
riguardanti le modifiche dello Statuto e lo scioglimento
dell’Associazione sono valide soltanto con l’approvazione della
maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
I soci e i delegati ai sensi dell’art. 4 comma 8 impossibilitati ad
intervenire personalmente all’assemblea possono farsi rappresentare,
con delega speciale scritta, esclusivamente da altro socio o delegato.
Ogni socio può avere fino a tre deleghe speciali.
Non è consentito il conferimento di delega speciale per le votazioni
relative alle elezioni degli organi dell’Associazione.
art. 10 - ASSEMBLEE ELETTIVE
Nelle assemblee indette per l’elezione dei componenti degli organi
dell’Associazione l’urna deve restare aperta per almeno 2 giorni
consecutivi in ragione di almeno 3 ore al giorno.
E’ ammesso il voto per corrispondenza tramite lettera raccomandata. A
tal fine, con l’avviso di convocazione dell’assemblea elettiva, sarà
inviata ad ogni socio una scheda munita del timbro dell’Associazione e
firmata da un componente del Consiglio direttivo, con relativa busta
bianca. Il socio scriverà il nominativo dei candidati prescelti e, se
presente all’assemblea elettiva, introdurrà la scheda nell’urna. Se
assente, chiuderà la scheda nella busta bianca che spedirà
all’Associazione con plico raccomandato o recapitato a mezzo Unifarm,
con il nome del mittente. Il voto espresso per corrispondenza è valido
solo ove giunga a destinazione prima della chiusura dell’urna.
Scaduto il tempo di apertura dell’urna, gli scrutatori (i due soci
presenti più anziani di età) ed il segretario (il socio presente più
giovane), aperte e distrutte le buste esterne pervenute per posta e
recanti l’indicazione del socio mittente, introdurranno le buste
bianche nell’urna. Ultimate così le operazioni di voto, gli scrutatori
procederanno all’apertura dell’urna e allo scrutinio delle schede.
Risulteranno eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero
di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato che
ha maggior anzianità di iscrizione all’Associazione.
art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo dell’Associazione si compone di 9 membri,
eletti dall’Assemblea nel proprio seno.
Il Consiglio dura in carica 3 anni. I consiglieri uscenti sono
rieleggibili.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, il
Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Nel caso di vacanza di una o più di tali cariche, il Consiglio
provvede alle relative sostituzioni, sempre nel proprio ambito.
I componenti rurali del Consiglio costituiscono il Comitato rurale che
in seno al Consiglio stesso istruisce gli argomenti riguardanti
esclusivamente le farmacie rurali.
art. 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione
e provvede all’attuazione delle direttive e delle deliberazioni
dell’Assemblea.
Esso tratta e decide su tutti gli argomenti che non siano riservati
all’Assemblea.
In particolare, spetta ad esso:
deliberare sull’ammissione di nuovi soci;
redigere il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
proporre la misura della quota associativa annuale;
designare i referenti di zona ai quali sono affidati compiti di
coordinamento nei confronti dei soci residenti nella zona di
pertinenza; la designazione è effettuata sentiti i soci della zona. Le
zone, coincidenti in linea di massima, con il territorio di uno o più
distretti sanitari, sono individuate dal Consiglio Direttivo;
stabilire l’eventuale compenso spettante al Presidente;
conferire, se del caso, la rappresentanza legale ai fini della
individuazione del “titolare” di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
675, relativa alla tutela dei dati personali.
Il Consiglio ha la facoltà di sottoporre questioni di particolare
importanza alla approvazione dei soci mediante referendum, stabilendo
di volta in volta le modalità per l’esercizio di tale mezzo di
consultazione;
art. 13 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, di regola una
volta al mese.
Le sedute sono valide con la presenza di almeno 5 componenti; le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.
art. 14 - IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, dura
in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi
ed in giudizio.
Convoca l’Assemblea ed il Consiglio direttivo e dirige l’attività
dell’Associazione, secondo le deliberazioni dell’Assemblea e del
Consiglio direttivo.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal
Vicepresidente o, in assenza di questo, dal consigliere che verrà
designato da lui o dal Vicepresidente.
Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni al Vicepresidente.
art. 15 - IL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio sindacale, eletto dall’Assemblea, è composto di 3
membri effettivi e di un supplente, che durano in carica tre anni e
sono rieleggibili. Il membro supplente interviene in caso di assenza
od impedimento di un membro effettivo.
Il Collegio designa tra i membri effettivi il proprio Presidente.
Il Collegio esamina il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio
direttivo e redige la relazione sul rendiconto annuale da presentare
alla Assemblea.
art. 16 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei probiviri, eletto dall’Assemblea fra gli associati, è
composto di 3 membri che durano in carica 6 anni e sono rieleggibili.
Il Collegio designa tra i suoi componenti il Presidente.
Spetta al Collegio dei probiviri:
decidere sui ricorsi dei soci di cui agli art. 4 e 5;
esprimere parere su tutte le questioni che gli sono sottoposte dal
Consiglio;
decidere sulle vertenze relative ai rapporti sociali che possono
sorgere tra socio e socio e fra socio e Associazione;
intervenire, se richiesto, come organo tecnico consultivo o come
arbitro amichevole compositore in tutte le vertenze riguardanti i
rapporti fra Associazione e soci.
Il Collegio esercita le sue funzioni senza formalità procedurali;
redige per iscritto i suoi pareri ed i suoi lodi, che saranno
notificati agli interessati.
art. 17 - RECESSO DEL SOCIO
Il socio può sempre recedere dall’Associazione.
La dichiarazione di recesso deve essere formulata per iscritto al
Consiglio direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso,
purchè sia comunicata almeno 3 mesi prima.
art. 18 - SURROGAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI
Se per qualsiasi causa vengono a mancare uno o più componenti
degli organi dell’Associazione, i posti vacanti sono ricoperti fino
alla scadenza del mandato, dai soci non eletti che hanno riportato il
maggior numero di voti. Qualora venga a mancare contemporaneamente la
maggioranza dei componenti di un organo, il Presidente convoca
immediatamente l’Assemblea per provvedere a nuove elezioni.
Gli eletti con elezioni suppletive restano in carica per il rimanente
periodo del mandato.
art. 19 - IL FONDO COMUNE
Il fondo comune dell’Associazione è costituito dalle quote
associative e dagli eventuali contributi straordinari dei soci, dagli
interessi attivi e dalle rendite patrimoniali, dai beni mobili,
immobili, impianti, attrezzature acquistati con i contributi e le
rendite, dalle partecipazioni presso società ed enti, titoli di
credito e quant’altro sia in proprietà dell’Associazione.
Il fondo comune, a norma dell’art. 37 del Codice Civile, è
indivisibile finchè dura l’Associazione ed i singoli associati non
possono chiederne la divisione nè pretenderne la quota in caso di
recesso o di cessazione della qualità di socio a qualsiasi titolo.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il rendiconto
annuale, accompagnato dalla relazione dei revisori, ed il bilancio
preventivo, approntati dal Tesoriere, proposti dal Consiglio
direttivo, sono approvati dall’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun
anno.
art. 20 - CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio cessa per morte, recesso volontario, perdita dei
requisiti per l’iscrizione, espulsione.
La cessazione della qualità di socio, per qualsiasi causa avvenuta,
non dà diritto al rimborso di somme o beni a qualsiasi titolo versati
e facenti parti del fondo comune dell’Associazione.
art. 21 - RIMBORSO SPESE FORZOSE
Ai componenti degli organi sociali spetta il rimborso delle spese
sostenute per la qualifica rivestita o per gli incarichi ad essi
formalmente affidati.
art. 22 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
Il Segretario redige e conserva i verbali del Consiglio e
collabora con il Presidente nell’esecuzione dei deliberati di esso;
cura la conservazione dei documenti in arrivo e in partenza.
Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio e la contabilità
dell’Associazione, appronta il bilancio preventivo ed i rendiconti
annuali da sottoporre al Consiglio direttivo e all’Assemblea dei soci. |